In questa pagina riassumo alcune letture che ho fatto per aggiornarmi sulla recente riforma universitaria anche conosciuta come "riforma del 3+2".
Con i termini vecchio ordinamento e nuovo ordinamento ci si riferisce agli ordinamenti universitari, rispettivamente, precedente e successivo alla data di entrata in vigore del "Decreto 3 novembre 1999, n.509" emanato dal MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca). In tale decreto è indicato quanto segue.
Per il nuovo ordinamento sono definiti i nuovi titoli di studio laurea, e laurea specialistica (Art. 1 comma f), rispettivamente conseguiti al termine del corso di laurea o del corso di laurea specialistica (Art.3 comma 3). Inoltre viene indicato che la durata normale dei corsi di laurea è di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea specialistica è di ulteriori due anni dopo la laurea (Art. 8 comma 2).
Per il vecchio ordinamento è indicato che le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli. Inoltre è possibile il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo secondo modalità definite dalle singole università (Art. 13 comma 2).
Il Decreto 3 novembre 1999, n.509, a causa di alcuni punti non proprio chiari e delle nuove terminologie introdotte, fu accolto con immancabili polemiche.
Per esempio il titolo di studio "laurea" è conseguibile in tre anni con il nuovo ordinamento, ed è anche conseguibile in cinque anni con il vecchio ordinamento. Chiaramente la laurea del vecchio ordinamento ha un valore diverso dalla laurea del nuovo ordinamento, ma il distinguere laurea da laurea fu oggetto di accese discussioni.
Analogamente, poiché un laureato può fregiarsi del titolo accademico di dottore, il distinguere dottore da dottore generò polemiche che coinvolsero titoli accademici e professionali: dott., dott. arch., dott. ing., dott. avv., phd. dott., dott. mag. avv., ecc...
Un'altro aspetto fu quello provocato dall'entrata a regime del nuovo ordinamento, che si manifestò con un incremento di entrate nel mondo del lavoro di dottori della laurea triennale. Le aziende, abituate all'idea del laureato del vecchio ordinamento, non compresero subito le differenze con quello del nuovo ordinamento. Il disorientamento fu reciproco: sia nelle aziende selezionatrici che nei laureati selezionati.
Il MIUR, anche per chiarire il precedente decreto, emanò una serie di modifiche riportate nel "Decreto 22 ottobre 2004, n.270". In tale decreto è indicato quanto segue.
Per il nuovo ordinamento si sostituisce il titolo di studio laurea specialistica con quello di laurea magistrale (Art. 3 comma 1), sempre della durata di ulteriori due anni dopo la laurea (Art. 8 comma 2).
Per chi termina il nuovo ordinamento conseguendo la laurea, la laurea specialistica o magistrale, il dottorato di ricerca, compete rispettivamente, la qualifica accademica di dottore, dottore magistrale, dottore di ricerca (Art. 13 comma 7).
Anche per chi consegue la laurea secondo il vecchio ordinamento compete la qualifica di dottore magistrale (Art. 13 comma 7).
Per chi volesse approfondire l'argomento rimando ai link:
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Ultimo aggiornamento 05/10/2010